Onorevoli Colleghi! - Le montagne sono ambienti molto fragili, soggetti a condizioni climatiche sfavorevoli e difficili (precipitazioni eccessive, ampie variazioni delle temperature, radiazioni solari elevate) e a disastri naturali, e caratterizzati da suoli poveri e superficiali la cui erosione è favorita dalle pendenze. L'isolamento è una caratteristica di queste aree: la loro morfologia riduce l'accessibilità e rende difficile lo scambio con le pianure. Inoltre, la produzione agricola è spesso marginale e richiede manodopera intensiva, e gli insediamenti produttivi sono penalizzati dalle difficoltà di collegamento. Tuttavia, le difficoltà di accesso hanno contribuito a mantenere, in un gran numero di regioni, l'integrità e il patrimonio culturale, nonché le aree di biodiversità con un alto grado di endemismo. La presente proposta di legge si prefigge sostanzialmente tre obiettivi: assicurare l'attuale e il futuro benessere delle comunità montane attraverso la promozione della conservazione e dello sviluppo sostenibile delle aree di montagna; accrescere l'opera di sensibilizzazione e la conoscenza degli ecosistemi montani, della loro dinamica del loro funzionamento e della loro importanza fondamentale come fonte di beni e di servizi, nonché, in particolare, degli approvvigionamenti idrici e della sicurezza alimentare, essenziali per il benessere degli abitanti della campagna e della città, della montagna e della pianura; promuovere e difendere il patrimonio culturale delle comunità e delle società montane.
      Lo strumento individuato è l'aggiornamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97,

 

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recante «Nuove disposizioni per le zone montane», che per la prima volta ha individuato interventi intersettoriali per la salvaguardia e la valorizzazione di quei territori e, istituendo presso l'allora Ministero del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) l'apposito Fondo nazionale per la montagna, ha sancito la natura orizzontale di tale provvedimento che interessa varie amministrazioni dello Stato. Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1997, ha conferito al sottosegretario di Stato la delega alla politica della montagna e, in particolare, al coordinamento delle norme attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Tuttavia nell'adempimento delle provvidenze previste si sono verificate difficoltà interpretative delle disposizioni e sono venute alla luce oggettive carenze della normativa vigente, soprattutto per l'effettiva applicazione delle agevolazioni fiscali, in assenza di una idonea copertura finanziaria degli oneri connessi, derivanti dalle minori entrate.
      Pur nel rispetto dell'impianto generale delineato dalla legge n. 97 del 1994, è emersa l'esigenza di procedere ad alcune modifiche della disciplina al fine di attualizzarla e di renderla pienamente operativa. L'ulteriore obiettivo della presente proposta di legge è pertanto quello di sciogliere i nodi interpretativi e di eliminare le difficoltà di attuazione della normativa vigente, al fine di rendere agevole ed efficace l'attività della pubblica amministrazione, centrale e locale, nel dare concreta applicazione alle disposizioni relative al decentramento delle attività e dei servizi, nonché alle incentivazioni di carattere economico-sociale e fiscale.
 

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